Anche a Marino arriva il Mercato Contadino. L’Assessore alle Attività Produttive, Ada Santamaita ha presentato…
Marino, Santamaita: facciamo chiarezza sui chioschi!
16/08/2019Questo articolo è stato letto 2620 volte!
“FACCIAMO CHIAREZZA SUI CHIOSCHI” afferma l’Assessore Santamaita
Le precisazioni e i riferimenti normativi sulla materia
Alcune precisazioni sulla questione “chiosco di piazza San Barnaba” sono d’obbligo afferma l’Assessore alle Attività Produttive Ada Santamaita con il supporto tecnico del dirigente Area V arch. Michele Gentilini – Cominciamo col dire che i chioschi sono di proprietà privata e che attiene all’Ente Comunale individuare le aree pubbliche al fine di intraprendervi un’attività commerciale. Attualmente la normativa di riferimento è il Regolamento Comunale per l’insediamento dei chioschi su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 3 del 27.05.2015, in sostituzione del precedente Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 12.05.2009. In particolare detto regolamento non prevede in alcun modo alcun divieto di trasformazione dell’attività nell’ambito della tipologia d’uso concessa.
Giova ricordare comunque che il commercio su aree pubbliche tramite chioschi è regolato dalle disposizioni del D.Lgs.vo 59/2010, recepimento della direttiva UE 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, del DPR 380/2001 Testo Unico dell’edilizia e del Regolamento Comunale per l’insediamento dei chioschi in aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale nel febbraio 2015.
La citata direttiva UE del 2006 rappresenta la fonte di diritto sovraordinata che ha portato vari governi italiani succedutisi negli anni ad approvare norme per la cosiddetta liberalizzazione del commercio. Liberalizzazione che ha ovviamente interessato anche il commercio su aree pubbliche.
In buona sostanza si è passati dalle autorizzazioni basate sulle tabelle merceologiche alla SCIA per attività commerciali, apertura, modifica, subentro, cessazione, con la semplice distinzione tra attività alimentari o non alimentari. In questa fattispecie rientra anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche come esplicitamente indicato dalla Risoluzione n. 243584 del 25 luglio 2016 della DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA — DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese del Ministero per lo Sviluppo Economico.
Per quanto riguarda invece il profilo edilizio occorre fare riferimento all’articolo 23 ter del DPR 380/01 che definisce come mutamenti di destinazione d’uso rilevanti ai fini urbanistici esclusivamente quelli consistenti nel passaggio da una all’altra delle seguenti tipologie d’uso: a) residenziale; a‑bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.
Nel caso del chiosco in oggetto, pertanto, la modifica da edicola a somministrazione di alimenti e bevande si configura come una modifica tra due attività entrambe rientranti nella lettera c) e pertanto non comportante un mutamento di destinazione d’uso che abbia rilevanza ai fini urbanistici.
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