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Puglia, Capone e Bruno firmano Accordo di Cooperazione
05/02/2019Questo articolo è stato letto 1282 volte!
Capone e Bruno firmano Accordo di Cooperazione per lo svolgimento di attività di interesse comune relative a progetti di cooperazione territoriale europea
l 17 gennaio è stato sottoscritto dal Direttore Generale dell’Arpa Puglia Vito Bruno e dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio l’accordo di cooperazione per lo svolgimento di attività di interesse comune relative a progetti di cooperazione territoriale europea.
I due enti hanno scelto di avviare, nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale europea in cui la Puglia è area eleggibile, una collaborazione finalizzata alla gestione delle proposte progettuali già finanziate e alla presentazione di nuove proposte sui temi della promozione del turismo sostenibile, con particolare riferimento alla protezione del patrimonio naturale dagli effetti negativi del turismo intensivo.
Sulla base degli specifici ruoli e competenze, avvalendosi delle rispettive strutture e risorse, comprese quelle delle Agenzie e degli Enti partecipati afferenti alle competenze del Dipartimento, le Parti collaboreranno all’attuazione ed all’esecuzione delle attività previste dagli specifici progetti di volta in volta individuati, con l’obiettivo di garantire un elevato livello qualitativo dei risultati a beneficio di tutto il sistema regionale.
“ Alla luce dei numerosi progetti di cooperazione territoriale europea vinti dall’Assessorato- dice l’assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone- stiamo attivando accordi operativi cin i diversi enti regionali dotati delle specifiche competenze connesse al turismo sostenibile ed al turismo culturale. Temi fondamentali per la strategia per la strategia di destagionalizzazione,internazionalizzazione e differenziazione del prodotto.
“ In tal senso- continua l’assessore- l’accordo con ARPA Puglia è la prima di queste partnership strategiche, finalizzate a sviluppare il Progetto MED-INEHRIT che punta ad analizzare modelli innovativi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale marittimo e costiero dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo .Costruiamo quindi una rete per la salvaguardia del mare che ci unisce, collaboriamo per individuare strategie che avranno ricadute sui turisti, ma anche e soprattutto, sui cittadini”
“ Arpa Puglia- aggiunge il direttore generale di ARPA Puglia, Vito Bruno- in coerenza con il mandato legislativo ricevuto, intende dare impulso ed apertura culturale alla comunicazione ed all’informazione del proprio patrimonio di conoscenza ambientale. L’Accordo stipulato con il Dipartimento Turismo e Cultura della Regione è una delle occasioni che si sono colte per valorizzare le attività di monitoraggio e controllo effettuate da ARPA Puglia in particolare sull’ambiente marino costiero, L’importanza del tema è testimoniata dal fatto che l’Agenzia stia istituendo il Centro Regionale Mare che ha tra i propri compiti quello del monitoraggio, del supporto alla pianificazione, dello studio e ricerca nei mari pugliesi, oltre a quelli di comunicazione e divulgazione ambientale”.
ACCORDO DI COOPERAZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE RELATIVE A PROGETTI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA
tra
Regione Puglia — Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
e
Arpa Puglia – Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
PREMESSO CHE
- Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia (di seguito semplicemente Dipartimento), nelle sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli Enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia turistica: a) presidia la pianificazione strategica in materia di turismo, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori privati del settore; b) è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali; c) provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività (infrastrutture turistiche, classificazione alberghiera, vigilanza sulle strutture ricettive, abilitazioni professioni turistiche); d) indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; e) assicura il coordinamento e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
- ARPA Puglia, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (in seguito ARPA Puglia), è Organo Tecnico della Regione Puglia, istituito e disciplinato con Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 6, così come modificata dalla Legge Regionale 4 ottobre 2006, n. 27, di seguito denominata legge istitutiva.
ARPA Puglia è preposta all’esercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, come individuate dall’art. 4 della legge istitutiva, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in relazione alla tutela della salute dei cittadini e della collettività.
L’attività di ARPA Puglia è svolta nel rispetto dei principi di complementarietà ed integrazione del proprio concorso tecnico ai compiti istituzionali di direzione politica, di amministrazione e di gestione di competenza della Regione Puglia, nonché degli obiettivi annuali e triennali della programmazione regionale e, a norma del comma 3 dell’art. 15 della L.R. 6/99, del controllo ambientale fissati dalla Giunta Regionale.
ARPA Puglia è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile (art. 2 comma 1 L.R. 6/99), nei limiti del quadro di riferimento costituito dalla legge istitutiva della stessa, dalla Legge Regionale 30 dicembre 1994 n. 38, dalla Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7, dalla Legge Regionale 16 novembre 2001 n. 28, nonché dalle altre disposizioni normative ed amministrative della Regione Puglia.
PREMESSO ALTRESI’ CHE
- In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, e sulla scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la Cooperazione Territoriale Europea – CTE 2014–2020 punta a conseguire un maggiore impatto degli interventi sui territori ed un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione di INTERREG ha un bilancio pari a 10,1 miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni ed i partner territoriali, sociali ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR destinata agli Stati membri per partecipare a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell’UE sostenuti da altri strumenti (Strumento di preadesione IPA e Strumento europeo di vicinato ENI);
- nell’ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014–2020 la Regione Puglia è territorio eleggibile per i seguenti Programmi: Interreg Mediterrean, ENI CBC Med Interreg Europe, Italy-Albania-Montenegro, Greece-Italy, Italy-Croatia, Adrion;
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, in rappresentanza della Regione Puglia, ha partecipato in qualità di partner a diverse proposte progettuali sulle call già aperte per il periodo di programmazione 2014–2020 e intende concorrere ad ulteriori call in uscita sino alla fine della programmazione;
- molte proposte progettuali sono state valutate positivamente e finanziate, con una quota parte destinata al Dipartimento, risultano allo stato attuale le seguenti, mentre altre sono in corso di valutazione:
- i summenzionati progetti prevedono attività finalizzate alla protezione del patrimonio naturale dagli effetti negativi del turismo intensivo e alla promozione del turismo sostenibile coerenti con gli scopi e le finalità istituzionali di ARPA Puglia i progetti prevedono risorse finanziarie, coperte per l’85% dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e per il 15% dal cofinanziamento nazionale coperto, per i partner italiani, dal Fondo di Rotazione – ex n. 183/1987, anche per l’acquisizione di external expertise a supporto delle attività delle strutture di staff del Dipartimento;
CONSIDERATO CHE
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “(…) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE e recepiti nell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
- le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
- l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
- alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- le Parti, pertanto, intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerenti con le previsioni contenute negli application form dei progetti di cooperazione individuati in premessa e con le finalità istituzionali delle Parti, senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi sostenuti;
- le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, si impegnano a mettere a disposizione risorse umane e strumentali e ogni altra azione di competenza ritenuta utile per:
- la presentazione di nuove proposte progettuali da candidare alle prossime call della cooperazione territoriale europea che saranno aperte nel corso del periodo di programmazione 2014–2020, in relazione ai Programmi per i quali la Regione Puglia è territorio eleggibile;
- l’esecuzione dei progetti approvati di cui le Parti risultino beneficiarie, come individuati nel presente accordo;
VISTO
- l’articolo 15 della Legge n. 241/90;
- l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
- la DGR n. 2380 del 21/12/2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo di Cooperazione ex art. 15 della Legge n. 241/90 con altri enti pubblici interessati alle attività di cooperazione territoriale europea;
TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO
TRA
Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia (di seguito semplicemente Dipartimento) — con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 33 — 70121 (Codice Fiscale 80017210727), rappresentato dal Direttore di Dipartimento pro tempore, domiciliato presso la sede del Dipartimento.
e
ARPA Puglia, con sede Bari, Corso Trieste 27 — 70126 – P. IVA n. 05830420724, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Vito Bruno.
nel prosieguo, congiuntamente indicati come “Parti”, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
(Oggetto e finalità dell’Accordo di cooperazione)
Il Dipartimento e ARPA Puglia, ciascuno per le rispettive competenze, concordano di cooperare nell’ambito della Cooperazione Territoriale Europea – CTE per le seguenti finalità
- presentare nuove proposte progettuali da candidare alle call che saranno aperte nel corso del periodo di programmazione 2014–2020, in relazione ai Programmi per i quali la Regione Puglia è territorio eleggibile;
- realizzare le attività così come descritte negli application form dei progetti approvati di cui le Parti risultino beneficiarie.
Art. 2
(Impegni delle Parti)
- Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse – che formano parte integrante del presente Accordo — e degli obiettivi di cui all’art. 1, le Parti si impegnano a collaborare assumendo specifici impegni operativi. In particolare:
- il Dipartimento:
- definisce le priorità strategiche di attuazione delle attività;
- coordina il processo di attuazione delle attività, assicurandone la coerenza con le priorità strategiche della programmazione regionale;
- mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative, nonché i propri database informativi, ovvero quelli delle Agenzie e degli Enti partecipati afferenti alle competenze del Dipartimento, per la migliore riuscita dei progetti;
- ARPA Puglia:
- declina operativamente le priorità strategiche su cui focalizzare le fasi di esecuzione delle attività progettuali, delle azioni e dei relativi contenuti;
- mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività progettuali, provvedendo, laddove necessario, all’acquisizione di beni e servizi a ciò necessari;
- le Parti collaboreranno, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come individuati alle precedenti lettere a) e b), all’attuazione ed all’esecuzione delle attività previste negli application form, nei quali vengono individuati e definiti la tipologia delle azioni da realizzare e degli obiettivi da conseguire, le modalità di esecuzione delle azioni, i costi complessivi per le azioni individuate, il cronoprogramma, impegnandosi a garantire l’elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell’esecuzione delle azioni progettuali condivise.
Art. 3
(Durata dell’Accordo)
- Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata per l’intero periodo utile alla gestione e chiusura delle attività dei progetti, come definito nei cronoprogrammi e negli application form.
- Le Parti si danno atto e convengono che le attività dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo la tempistica indicata nei suddetti documenti.
Art. 4
(Modalità di Collaborazione)
- Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse, comprese quelle delle Agenzie e degli Enti partecipati afferenti alle competenze del Dipartimento nel rispetto delle normativa vigenti.
- Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti attiveranno risorse finanziarie a valere sui competenti capitoli dei Bilanci di previsione delle annualità di riferimento.
Art. 5
(Rendicontazione e procedura di rimborso dei costi)
- Il rimborso dei costi sostenuti avverrà, previa rendicontazione degli stessi, nel rispetto della disciplina dei Programmi di cooperazione territoriale europea 2014/2020 e di quanto stabilito dai relativi regolamenti comunitari in materia.
- Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all’attuazione delle attività, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno dieci anni successivi alla conclusione delle attività stesse, salvo diversa indicazione in corso d’opera da parte della Regione o di altri organi competenti.
- In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà a dichiarare la decadenza dell’importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già erogate.
Art. 6
(Recesso)
- Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi, compreso l’inadempimento dell’altra parte, che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali.
Art. 7
(Comitato di attuazione)
- Per l’attuazione del presente Accordo è costituito, presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, un Comitato di attuazione composto da:
- per il Dipartimento: dal Direttore e dal Responsabile Unico del Procedimento o loro delegati;
- per ARPA Puglia: dal Direttore Generale e dal Direttore dell’U.O.C. Ambienti Naturali o loro delegati;
- Il Comitato provvede a:
- svolgere funzioni di indirizzo per garantire l’efficacia e l’efficienza dell’intervento;
- programmare e monitorare l’espletamento di tutte le azioni previste dal presente Accordo.
- Il Comitato è aperto alla partecipazione di altre Agenzie ed Enti partecipati della Regione per le materie di competenza.
Art. 8
(Referenti)
- Le Parti possono nominare referenti delle attività di cui al presente Accordo, dandone comunicazione all’altra parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all’attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.
Art. 9
(Disposizioni generali e fiscali)
- Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall’esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente.
- Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata per iscritto tra le Parti.
- Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
- Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviano espressamente alla disciplina del codice civile.
- Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro, contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l’art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 10
(Comunicazioni)
- Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:
- a) per la Regione Puglia:
Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio
Via Piero Gobetti, 26 — 70125 — Bari
Tel/fax: 080 540 5615 / 6413
e‑mail: dipartimento.turismocultura@regione.puglia.it
pec: direttore.dipartimentoturismocultura@pec.rupar.puglia.it
servizioturismo@pec.rupar.puglia.it
- per ARPA Puglia:
Direttore Generale , Corso Trieste , 27 – 70126 – Bari
Tel. 0805460151
Email: dg@arpa.puglia.it
PEC: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
______
Regione Puglia
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio |
|
ARPA Puglia
|
Aldo Patruno | Vito Bruno |
* Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2‑bis dell’art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall’art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.
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