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ROMA CAPITALE E ASSOCIAZIONISMO COMUNALE: NUOVA PROPOSTA DI LEGGE NEL LAZIO
08/03/2016Questo articolo è stato letto 5148 volte!
ROMA CAPITALE E ASSOCIAZIONISMO COMUNALE: NUOVA PROPOSTA DI LEGGE NEL LAZIO
Con la relazione dell’assessore regionale con delega agli Enti locali, Fabio Refrigeri, ha preso il via nella prima commissione del Consiglio regionale l’esame della proposta di legge n. 317 “Disciplina e conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai Comuni, a Roma Capitale e alla Città metropolitana di Roma Capitale. Riordino delle forme associative tra gli enti locali e superamento delle Comunità montane”, di iniziativa della Giunta regionale.
La commissione Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, enti locali e risorse umane, federalismo fiscale, sicurezza, integrazione sociale e lotta alla criminalità, presieduta da Fabio Bellini, ritorna quindi a occuparsi di due tematiche già affrontate negli ultimi due anni: la cosiddetta “riforma Delrio” (Legge 7 aprile 2014, n. 56), con particolare riferimento al ruolo di Roma Capitale e della Città metropolitana, e il riordino dell’associazionismo comunale con relativo superamento delle comunità montane.
Con la proposta di legge n. 317 (composta da 18 articoli), la Giunta regionale le ripropone con l’obiettivo – ha spiegato Refrigeri – di mettere ordine all’interno del percorso di riforma della governance dell’area vasta e del sistema degli enti locali, alla luce dei numerosi interventi legislativi statali e regionali. E infatti la proposta di legge n. 317 riordina e conferisce funzioni a Roma Capitale, ai comuni e alla Città metropolitana di Roma Capitale. Provvedendo inoltre al riordino del sistema dell’area vasta con particolare riferimento alla riforma dell’associazionismo intercomunale e al superamento delle comunità montane. In più, il testo contiene nuove procedure per la definizione degli ambiti territoriali ottimali, tema strettamente collegato agli altri due.
Con riferimento a Roma Capitale e alla Città metropolitana, l’articolo 2 della proposta di legge istituisce una Conferenza “con il compito di completare – si legge nel testo – l’individuazione delle ulteriori funzioni e compiti da attribuire”, di cui faranno parte a titolo gratuito rappresentanti della Regione, della Città metropolitana, di Roma Capitale e del Consiglio delle autonomie locali del Lazio. Dal terzo all’ottavo articolo vengono poi indicate le materie oggetto delle nuove funzioni e compiti amministrativi, con le relative disposizioni: sviluppo economico e attività produttive; governo del territorio; trasporto pubblico locale; turismo; ambiente; beni, servizi e attività culturali. Gli articoli 9 e 10 indicano le modalità di assegnazione delle risorse per l’esercizio di tali funzioni, tra cui la devoluzione ai comuni – a partire dal 1° gennaio 2017 – dell’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile. L’articolo 11 prevede l’unificazione degli uffici regionali presenti in ambito locale per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi riservati alla Regione. L’articolo 12 contiene le norme per l’individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle zone omogenee, attraverso un processo di concertazione con tutti i soggetti interessati. E’ previsto, infatti, che, sulla base di criteri definiti dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente in materia, la Città metropolitana di Roma Capitale e le province, sentiti i comuni, presentano un piano di perimetrazione alla Giunta regionale che lo approva. In mancanza del piano, la Giunta esercita i poteri sostitutivi previsti dallo statuto regionale. Gli articoli 13 e 14 disciplinano l’esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni e il superamento delle comunità montane. L’articolo 15 contiene le disposizioni finanziarie che, per l’attuazione degli articoli 12, 13 e 14, stima gli oneri in euro 10,3 milioni per l’anno 2016 ed euro 7,3 milioni per ciascuna annualità 2017 e 2018. Infine, gli articoli 16 e 17 contengono numerose abrogazioni e modifiche di norme regionali. L’ultimo articolo, il 18, riguarda l’entrata in vigore della legge.
Al termine della relazione dell’assessore Refrigeri, i consiglieri del centrodestra hanno posto una serie di questioni sia al presidente Bellini sia all’assessore. Francesco Storace ha chiesto al presidente di attivarsi per far sì che anche i consiglieri del Movimento 5 stelle partecipino ai lavori su un provvedimento tanto importante per Roma Capitale. Lo stesso Storace, insieme ai consiglieri Antonello Aurigemma e Giuseppe Simeone, ha chiesto lo stralcio delle norme sul ruolo futuro di Roma Capitale, da affrontare con un provvedimento specifico. Chiesti chiarimenti a Bellini e Refrigeri sulle intenzioni della maggioranza a questo proposito.
La prima commissione si era già occupata di riforma Delrio e Roma Capitale a fine 2015, quando aveva iniziato l’esame della proposta di legge regionale n. 269, sempre di iniziativa della Giunta. Dopo la relazione dell’assessore Sartore e le audizioni, i lavori si erano fermati all’approvazione di un solo articolo e una parte delle norme erano state stralciate e inserite nell’articolo 7 della legge di stabilità approvata dal Consiglio regionale a fine dicembre 2015. Si trattava delle norme attuative in materia di riallocazione delle funzioni non fondamentali della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province e la riassegnazione del relativo personale. Nello stesso articolo si rimandava a una successiva legge il trattamento delle altre disposizioni contenute nella legge Delrio. Da qui, dunque, la presentazione della proposta di legge n. 317 e il conseguente ritiro da parte della Giunta della n. 269. Il secondo argomento, quello relativo al riordino delle forme associative tra gli enti locali e il superamento delle Comunità montane, era già stato affrontato con l’iter legislativo della proposta di legge n. 69 della Giunta, approvata in prima commissione il 4 dicembre 2014 e tuttora ferma in Aula, dopo l’approvazione dell’articolo 1.
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